Gli atti amministrativi connotati da un margine di discrezionalità tecnica sono esclusi dalla sfera del penalmente rilevante, e pertanto anche l’incoerenza del giudizio valutativo rispetto alla regola tecnica non è più suscettibile di integrare il reato di cui all’art. 323 c.p., salvo che tale regola tecnica non sia trasfusa in un atto di legge o avente forza di legge, che non lasci spazi residuali di discrezionalità.
Questa, in breve, la soluzione fornita dalla recente sentenza Cass. Pen. 14214/2021 del 15/04/2021 rispetto alla contestazione mossa nei confronti dei componenti di una Commissione preposta alla selezione di una risorsa da inserire in qualità di addetto stampa.
La nuova formulazione dell’art. 323 c.p., introdotta a seguito della riforma apportata dal D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020, prevede infatti ora che la fattispecie di abuso d’ufficio possa essere integrata solo dalla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità; e la scelta dell’Amministrazione, compiuta proprio attraverso il giudizio valutativo, alla stregua di regole tecniche, in sede di giudizio sul merito della produzione scientifica di un candidato, costituirebbe proprio il classico caso di scelta caratterizzata da ampi margini di discrezionalità, e quindi non sindacabile.