Con la sentenza n. 21521/2021 del 01/06/2021, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna della Corte di Appello di Brescia ai danni del medico competente di un’azienda ospedaliera, riconoscendo la penale responsabilità dell’imputato in ordine alle lesioni riportate da un infermiere il quale, puntosi con una siringa priva di meccanismi di protezione, aveva a patire una malattia di durata superiore a quaranta giorni.
Nel caso di specie, il medico competente ometteva di adempiere i propri obblighi di collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione del rischio biologico, mancando di segnalare l’esigenza di dotare il personale di siringhe provviste di meccanismi di protezione (quali i dispositivi “Butterfly”).
La difesa del ricorrente sosteneva tuttavia che, a fronte dell’assoluzione del datore di lavoro, non poteva essere fondata la condanna autonoma del medico competente.
Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ha rammentato che il medico competente è titolare di una propria sfera di competenza, e si qualifica come garante a titolo originario e non derivato; d’altronde, l’obbligo in capo al medico competente di collaborare con il datore di lavoro comporta l’effettiva integrazione del sanitario nel contesto aziendale, essendo di conseguenza costui tenuto a non limitarsi allo svolgimento di un ruolo passivo, bensì ad attivarsi in maniera propositiva e informativa nell’ambito delle proprie competenze sanitarie.
Vale la pena ricordare che il Testo Unico 81/2008, all’art. 25, comma 1 lett. a), prescrive come il medico competente debba collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
La violazione di tali obblighi, tra l’altro, costituisce autonomo illecito penale, ai sensi dell’art. 58, comma 1 lett. c) del citato Testo Unico.