Nonostante il Datore di Lavoro avesse patteggiato la pena, il Giudice ha assolto la Società aderendo in toto all’impostazione difensiva sviluppata in dibattimento.
In primo luogo, Il Giudice ha approfondito proprio il tema relativo all’interesse ed al vantaggio nei reati in materia di sicurezza, sottolineando che “la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare, in casi simili, come non sia sufficiente per risalire da una responsabilità penale dei soggetti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/01 alla responsabilità amministrativa dell’ente, una semplice imperizia o sottovalutazione dei rischi, ovvero una cattiva considerazione o esecuzione delle misure preventiva da assumere, perché si tratterebbe in tutti i casi di violazioni non frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente orientate a soddisfare un interesse dell’ente, ma vengono in rilevo solo quelle violazioni di misure di prevenzione di rischi lavorativi poste in essere con un preciso obiettivo di risparmio di costi aziendali mediante l’abbattimento dei costi e spese per l’attuazione dei presidi antinfortunistici o di ottimizzazione dei profitti attraverso una maggiore velocizzazione dei processi produttivi (Trib. Novara, GUP in data 1/10/2010; Trib. Cagliari GUP in data 4/7/2011; Trib. Tolmezzo GUP in data 23/1/2012; Trib. Milano in data 24/9/2014)”.
Ciò premesso, ha quindi affermato che “alla luce dell’istruttoria svolta non sono emersi elementi che consentano di sostenere la tesi per cui la società imputata, per il tramite dei propri organi, abbia violato norme sulla sicurezza mossa un interesse o vantaggio, consistenti nella necessità di contenere i costi produttivi, risparmiare sulle misure di sicurezza, accelerare i tempi o i ritmi di lavoro ovvero aumentare la produttività”.
Come sostenuto dalla difesa, rispetto all’infortunio in oggetto, nessun interesse è stato perseguito e nessun vantaggio è stato conseguito dalla Società e di conseguenza nessun giudizio di rimproverabilità e nessuna carenza organizzativa può esserle imputata.
A conferma di ciò, il Giudice ha inoltre precisato che grazie alla produzione documentale e alla testimonianza del Presidente dell’OdV e del RSPP, si è accertato come la società imputata abbia effettuato nel corso del tempo ingenti investimenti in materia di sicurezza, arrivando a concludere che “la modestia dell’intervento sul macchinario in questione, seppur effettuato successivamente all’infortunio, nonché la circostanza che in svariate altre occasioni la società non si sia sottratta dall’apprestare strumenti e impegnare risorse per il compimento di interventi di manutenzione, talvolta anche molto costosi e comprovati dalle fatture che la società ha presentato, valgono quindi ad escludere una deliberata azioni omissiva da parte della stessa, consistente nella violazione di norme di sicurezza per perseguire un interesse o ottenere un vantaggio, in termini di compressione di costi o risparmio di risorse”.
Nonostante la responsabilità della Società fosse già da escludersi per mancanza dei presupposti dell’interesse e vantaggio, il Giudice, ad abundantiam, ha comunque rilevato come la Società avesse adempiuto anche ai requisiti richiesti per l’esonero di responsabilità dal D.Lgs. 231/01 in quanto prima della commissione del reato, aveva adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo.
Sul punto ha posto l’accento sulla composizione dell’Organismo di Vigilanza, costituito da soggetti specializzati, e sul lavoro da questo svolto con riunioni periodiche in coordinamento con il RSPP e con il conferimento di un incarico ad hoc ad un soggetto esterno incaricato di coadiuvare l’OdV stesso nella propria attività di vigilanza in materia di sicurezza (c.d. sistema a tenaglia).
Il Giudice ha quindi potuto affermare che “risulta riscontrato che all’adozione del modello organizzativo abbia effettivamente fatto seguito una costante attività di controllo e prevenzione dei rischi all’interno della società”.